Tassa sui servizi indivisibili
La Tasi serve per sostenere quei servizi che gli enti locali assicurano alla collettività e che sono diversi dai servizi a domanda individuale (gestione e manutenzione patrimonio, polizia locale, viabilità e illuminazione pubblica, ambiente e verde pubblico, servizi socio-assistenziali). Si paga solo su immobili ed aree fabbricabili, non sui terreni agricoli. Dal 2016 non è dovuta la Tasi sulle abitazioni principali di proprietà (pagano solo gli immobili di lusso A1, A8, A9). Non pagano neanche gli affittuari per gli immobili in cui hanno la residenza. Dal 2020 (con L. n. 160 del 27 dicembre 2019, Legge di bilancio 2020, la TASI è stata inserita nel pagamento dell’Imposta Municipale Propria “IMU”.
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili.
Sono esclusi dal pagamento del tributo i terreni agricoli e gli immobili adibiti ad abitazione principale (nella misura massima di una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) ad eccezione delle abitazioni di lusso (appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9).
Se l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (es. locazione), l’occupante non versa la propria quota TASI, il possessore versa la TASI nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo.
Quando si paga
Si paga in due rate:
- I rata – entro il 17 giugno
- II rata – entro 17 dicembre
In alternativa è ammesso pagamento in unica soluzione entro il 17 giugno.
Quanto si paga
Il calcolo dell’imposta TASI per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) | ESENTE |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 1 per mille |
Immobili locati | 1,5 per mille |
Immobili in comodato a parenti di I° grado (riduzione del 50%) | 1,5 per mille |
Immobili inagibili/storici (riduzione del 50%) | 1,5 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 1,5 per mille |
Aree fabbricabili | 1,5 per mille |
Altri immobili | 1,5 per mille |
Codice Catastale
Codice catastale del Comune di Subiaco: I992
Codici IMU per versamento F24 e F24 semplificato
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO |
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili | 3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati | 3961 |
Ufficio Tributi
Tel: 0774 816228
Email: dipam3@comunesubiaco.com
Avvisi
- Avviso – IMU e TASI per immobili costruiti e destinati alla vendita beni/merce
- Avviso – Comodato uso gratuito IMU e TASI
- Modulo – Istanza autotutela