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Città di Subiaco

Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

La materia della cremazione e dell’affidamento e dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge N. 130 del 30/03/2001, dall’art. 162 della Legge della Regione Lazio N. 4 del 28/04/2006 .

In base a quanto sopra premesso, si comunica quanto segue per opportuna informazione.

  • L’ufficiale dello Stato civile del Comune di Subiaco provvede ad autorizzare la cremazione della salma secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 1, lettere a) e b) della legge 30/03/2001, N. 130.
  • La cremazione viene effettuata, in assenza del crematorio nel cimitero di Subiaco, in altro crematorio debitamente autorizzato.
  • Le ceneri del defunto devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata con indicazione sull’esterno del nome, del cognome, data di nascita e data di morte del defunto, da collocare nel civico cimitero in apposito edificio o in spazi alle stesse destinati, salva richiesta di un congiunto di ottenere l’affidamento delle ceneri per la conservazione, sotto la propria responsabilità, in luogo specificamente indicato, con obbligo di assicurare l’integrità e la riconsegna a seguito del decesso dell’affidatario.
  • Nel caso di affidamento delle ceneri dovrà provvedersi ad iscrizione in apposito registro, conservato presso il civico cimitero, con indicazione di tutti i dati del defunto, oltre che richiedente affidatario dell’urna.
  • La consegna dell’urna cineraria dovrà risultare da un apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso il civico cimitero, altra copia consegnata alla persona affidataria dell’urna ed il terzo esemplare trasmesso all’ufficio comunale dello Stato civile.
  • Nel caso di esplicita dichiarazione di volontà del defunto o di richiesta da parte di un congiunto o di un altro avente diritto, l’ufficiale dello Stato civile autorizza la dispersione delle ceneri in una delle seguenti località:
    1. all’interno del civico cimitero in aree specificamente localizzate;
    2. in aree private, al di fuori del centro abitato, come delimitato ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/1992, N. 285, con il consenso dei proprietari delle aree ed in assenza di qualsivoglia attività avente fine di lucro;
    3. in natura, più precisamente in montagna, nel mare, nei laghi e nei fiumi con esclusione dei tratti ove vi sia presenza di natanti o di manufatti.