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Città di Subiaco

Servizi Elettorali

Commissione Elettorale Comunale

La Commissione Elettorale Comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.) è eletta dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione del sindaco; è presieduta di diritto dal sindaco. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, conforme ai modelli ministeriali. Sia il verbale che gli elenchi sono sottoscritti dal presidente,dai membri che hanno partecipato alla seduta e dal segretario della commissione.
Ai sensi di quanto previsto dal T.U.223/67 la C.E.C. provvede a:

  • Tenuta e revisione delle liste elettorali
  • Ripartizione del comune in sezioni elettorali e compilazione delle liste sezionali
  • Iscrizione e aggiornamento dell’albo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali idonei all’ufficio di presidente di seggio
  • Compilazione e aggiornamento annuale dell’albo degli scrutatori nonché in occasione di tutte le consultazioni elettorali sorteggio dei relativi scrutatori per ogni seggio elettorale e della graduatoria dei supplenti;
  • Aggiornamento biennale albo dei giudici popolari

Elettorato attivo e passivo

Formano l’elettorato passivo i candidati alle singole elezioni;
Formano l’elettorato attivo gli elettori;
Per essere elettore occorre:

  • essere cittadino italiano
  • aver compiuto il 18° anno ( 25° anno per la elezione del Senato della Repubblica )
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’iscrizione nelle liste elettorali previste dall’art. 2 del Testo unico 223/1967: cioè provvedimenti dell’Autorità giudiziaria comportanti l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali e della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

Per alcune tipologie di elezioni (Comunali e Parlamento Europeo) sono state introdotte norme per favorire l’esercizio del voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea, privi di cittadinanza italiana e residenti in Italia, previa domanda ed iscrizione in apposite liste.

Sezioni Elettorali

Seggi elettorali

Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L’ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori, ridotti a tre per i referendum, e da un segretario scelto dal Presidente.

Liste elettorali

Le liste elettorali di ciascun comune si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale), sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune) e liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).
L’iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa: compimento del 18° anno di età, emigrazione o immigrazione da altro comune, perdita o riacquisto della capacità elettorale, decesso, acquisto cittadinanza italiana.

Liste elettorali generali

La lista elettorale generale è l’elenco, in ordine alfabetico e distinto per maschi e femmine, di tutti gli elettori del comune: comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo iscritti nell’anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) e nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E ) e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Liste elettorali sezionali

La lista sezionale è l’elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune: particolare attenzione viene prestata nell’attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l’intera attività di voto nel seggio elettorale.

Revisione delle liste elettorali

Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste, con procedure e scadenze stabilite dalla normativa vigente, le revisioni delle liste che si distinguono in: semestrali dinamiche ordinarie dinamiche straordinarie.

Elezioni REGIONALI febbraio 2023

SITO DEL MINISTERO

RISULTATI ELETTORALI

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 20.03.1967,N.223 – Disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali
  • Circolare del ministero dell’Interno N. 2600/L del 01.02.1986 – Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
  • Legge 24.11.2000, n.340 – Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999
  • Circolare del Ministero dell’Interno Miaitse n. 6/2002 del 13.02.2002