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COVID-19, in vigore il DPCM 13 ottobre 2020. Nuove misure urgenti di contenimento del contagio

Entrano in vigore a partire da oggi, 13 ottobre 2020, le nuove misure inserite nel DPCM sottoscritto oggi stesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute.

Divieto di feste al chiuso o all’aperto. “Forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di 6 familiari o amici con cui non si conviva.

Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24.00. Dalle ore 21.00 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto.

Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.

Divieto di gite scolastiche.

Stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto. L’articolo 1 del dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi“.

Divieto, inoltre, agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso. Limitazioni anche per le RSA e strutture riabilitative, per le quali la presenza di accompagnatori è subordinata ai casi indicati dalla direzione sanitaria.

Documento

DPCM 13 ottobre 2020